NOVEMBRE 2025
Il 2025 ha visto riaccendersi il dibattito pubblico sull’antisemitismo e la responsabilità dei media, in particolare a seguito di gravi affermazioni pronunciate dal noto comico Enzo Iacchetti in diverse apparizioni televisive. Queste dichiarazioni, ritenute gravemente offensive dalla comunità ebraica italiana, hanno spinto l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ad intraprendere un’azione legale formale. Il centro della polemica risiede in un’ospitata di Iacchetti, durante una puntata del programma Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer. In quell’occasione, l’attore aveva pronunciato affermazioni di chiaro stampo antisemita e complottista, sostenendo che «il sionismo controlla tutto il mondo, le banche e l’economia mondiale» e che le banche svizzere sarebbero sotto il controllo di questa presunta élite. Queste parole rievocano stereotipi storicamente utilizzati dalla propaganda antisemita, inclusa quella nazi-fascista, che accusa gli ebrei di detenere il potere globale attraverso la finanza. L’Ucei ha sottolineato la gravità del fatto che tali affermazioni siano state diffuse senza un adeguato contraddittorio in un contesto pubblico e di grande visibilità.
Un altro episodio di forte impatto è citato sempre in relazione a una puntata di «Carta Bianca» su Rete 4, dove Iacchetti si sarebbe scagliato verbalmente contro Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, con toni giudicati violenti e provocatori, in un clima di crescente tensione circa il discorso riguardante il conflitto israelo-palestinese. In risposta a queste dichiarazioni, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha formalmente presentato una querela il 19 novembre 2025, accusando Iacchetti di «istigazione all’odio razziale» e di propaganda di idee fondate sull’odio razziale. Nel testo della denuncia, l’Ucei afferma che le parole di Iacchetti «ripropongono e alimentano pregiudizi che per millenni hanno alimentato l’antisemitismo» e rappresentano una minaccia alla coesione sociale. Un’altra dichiarazione fondamentale per l’accusa è l’asserzione di Iacchetti secondo cui «Gli antisemiti sarebbero gli stessi sionisti ebrei che controllano tutto, compreso il Papa»
Secondo il codice penale italiano, le affermazioni potrebbero configurare il reato di propaganda di idee fondate sull’odio razziale (articolo 604 bis), che prevede fino a un anno e sei mesi di reclusione e una multa. Il caso Iacchetti impone un’importante riflessione sulla responsabilità dei personaggi pubblici e dei mezzi di comunicazione. L’Ucei ribadisce che la libertà di espressione non può giustificare la diffusione di stereotipi e teorie del complotto che fomentano l’odio e la divisione. Il dibattito non si esaurisce nelle aule di tribunale, ma coinvolge la coscienza collettiva su come costruire un discorso pubblico basato sul rispetto, sul dialogo e sulla comprensione, combattendo le radici dell’odio e dell’intolleranza nella società italiana.
A questo proposito abbiamo sentito Stefano Savi, avvocato penalista, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
Quali sono gli elementi legali necessari per configurare il reato di istigazione all’odio razziale?
«Gli elementi legali necessari per configurare il reato di istigazione all’odio razziale, ai sensi dell’art. 604-bis c.p., sono la propaganda o istigazione di idee fondate sull’odio razziale o etnico, dirette a un numero indeterminato di persone, con finalità e idoneità a influenzare il comportamento di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni. L’odio razziale è inteso come un sentimento che determina un concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La pericolosità deve essere valutata in concreto, analizzando il fatto e il suo contesto»
In che modo la libertà di espressione entra in conflitto con i limiti imposti dalla legge in casi di diffamazione, discriminazione o propagazione di stereotipi razzisti o antisemiti?
«La libertà di espressione trova un limite quando la critica o l’opinione travalicano i requisiti di verità e continenza espressiva, violando la dignità e l’incolumità morale e fisica delle persone. In tali casi, la legge interviene per tutelare la società e prevenire la diffusione di messaggi d’odio capaci di generare un concreto pericolo di discriminazione o violenza. Questo bilanciamento è essenziale per garantire una società libera ma anche protetta dall’odio»
Quali sono le possibili conseguenze penali e civili per Enzo Iacchetti in seguito alla denuncia presentata da Ucei?
«L’art. 604-bis c.p. prevede pene alternative: reclusione fino a un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro. Una condanna definitiva costituisce un precedente giurisprudenziale. La costituzione di parte civile è possibile per le associazioni che tutelano dalle manifestazioni di antisemitismo e odio razziale, che possono richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti»
Elisa Garfagna
giornalista
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