LUGLIO 2026
L’inchiesta che vede coinvolto Alessandro Bastoni per l’ipotesi di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) continua ad arricchirsi di elementi destinati a incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro qualificazione giuridica. Dopo la diffusione di alcune conversazioni tra il calciatore e l’intermediario che avrebbe organizzato gli incontri, sono emerse anche le dichiarazioni rese ai pubblici ministeri dalla ragazza coinvolta. Secondo quanto riportato dalle principali testate giornalistiche, la giovane ha affermato di non essere una escort, di non essersi prostituita e di non aver ricevuto alcun compenso in relazione all’incontro con Bastoni. La ragazza ha peraltro escluso di aver avuto rapporti sessuali con il calciatore, confermando solo di aver trascorso la notte nella sua abitazione. Si tratta di dichiarazioni che dovranno essere valutate insieme agli ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini. In ogni caso, esse si inseriscono in un quadro ancora non definito sotto il profilo probatorio.
Dalle chat finora emerse, almeno per quanto è pubblico, non sembrerebbe risultare una richiesta esplicita di Bastoni volta a ottenere una prestazione sessuale. Le conversazioni diffuse mostrano, piuttosto, l’intermediario riferire al calciatore che la ragazza chiedeva: «Cosa pensa di me Alessandro?» e aggiungere successivamente: «Secondo me si vuole divertire». Si tratta di espressioni che, secondo la rappresentazione fornita dall’intermediario, sembrerebbero descrivere un interesse della giovane nei confronti del calciatore, piuttosto che una richiesta proveniente da quest’ultimo. In questo contesto si inseriscono anche le dichiarazioni del difensore di Bastoni, che ha escluso categoricamente che il proprio assistito abbia mai corrisposto denaro per ottenere prestazioni sessuali. Una linea difensiva che, allo stato delle informazioni pubblicamente disponibili, non appare incompatibile né con quanto dichiarato dalla ragazza né con il contenuto delle conversazioni finora rese note.
Ove la Procura dovesse ritenere acquisiti elementi idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di un incontro tra i soggetti coinvolti — anche di natura sessuale secondo la ricostruzione investigativa — assumerebbe rilievo centrale la sua eventuale qualificazione economica. Sotto il profilo giuridico, infatti, oltre alla tematica della consapevolezza o meno di Bastoni circa la minore età della ragazza — da dimostrare secondo i canoni dell’art. 602-quater c.p. in tema di ignoranza inevitabile — rileva in modo determinante il nodo del pagamento. A tal proposito, non assume rilievo decisivo il fatto che un eventuale pagamento sia stato effettuato direttamente alla ragazza oppure a un intermediario. Ciò che rileva è stabilire se quel corrispettivo costituisse il prezzo della prestazione sessuale oppure remunerasse esclusivamente i servizi offerti dall’organizzazione, quali il trasferimento, l’alloggio, l’accompagnamento o la gestione della serata. Se gli inquirenti dovessero dimostrare che il pagamento comprendeva anche la prestazione sessuale, il fatto che il denaro sia transitato attraverso l’agenzia non escluderebbe, in astratto, la configurabilità del reato ai sensi dell’art. 600-bis c.p. Diverso sarebbe invece lo scenario qualora emergesse che il pagamento riguardava esclusivamente l’organizzazione della serata e che l’eventuale rapporto sessuale sia stato il frutto di una libera scelta della ragazza, estranea a qualsiasi accordo economico. In tale ipotesi, ovviamente, il reato di prostituzione minorile decadrebbe.
Resta distinta, naturalmente, la posizione dell’agenzia o degli eventuali intermediari. Qualora fosse accertato che questi ultimi reclutavano le ragazze, organizzavano gli incontri, gestivano i pagamenti e traevano profitto dall’attività, potrebbero trovare applicazione le fattispecie di favoreggiamento, sfruttamento o induzione della prostituzione, diverse da quella eventualmente contestabile al cliente. La vicenda, pur essendo ancora nella fase delle indagini preliminari sul piano penale, potrebbe tuttavia avere riflessi anche sul piano dell’ordinamento sportivo. L’art. 28-bis, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC prevede infatti che i tesserati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, tra cui rientra anche il reato di prostituzione minorile di cui all’art. 600-bis c.p., siano puniti con la squalifica o l’inibizione non inferiore a tre anni e, nei casi più gravi, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre a ulteriori sanzioni economiche nel settore professionistico. Si tratta tuttavia di conseguenze che presuppongono un accertamento definitivo in sede penale e che, allo stato, appaiono solo eventuali.
In conclusione, la vicenda resta ancora nella fase delle indagini preliminari e qualsiasi valutazione definitiva sarebbe prematura. Ciò che emerge chiaramente dagli elementi sinora pubblici è che il cuore della questione non risiede tanto nell’esistenza o meno di un incontro tra i soggetti coinvolti, quanto nella dimostrazione che esso abbia costituito una prestazione sessuale retribuita.
Sarà probabilmente proprio su questo delicato profilo — la reale natura economica del rapporto tra pagamento all’intermediario e eventuale atto sessuale — che si concentrerà il prosieguo dell’accertamento investigativo e il confronto tra accusa e difesa. Fino ad allora, ogni conclusione anticipata rischia di essere fuorviante.
Michele La Francesca
avvocato






