L’epidemia colposa può essere provocata anche da comportamenti omissivi, dalla mancata distribuzione di dispositivi di protezione al personale ospedaliero, fino alla mancata formazione del personale che deve trattare il contenimento pandemico.
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza 27515 depositata ieri, intervengono sul tema scivolosissimo per amministratori sanitari (e non solo) della responsabilità colposa e omissiva nel mancato contrasto alle epidemie.
Il caso è stato innescato dal procuratore di Sassari contro l’assoluzione del delegato alla sicurezza dell’ospedale di Alghero, dove nelle prime settimane dell’emergenza Covid – tra marzo e aprile del 2020 – si era diffusa una terribile epidemia provocata, secondo l’accusa, dalla mancata distribuzione di dispositivi di protezione per i lavoratori e dalla totale inconsapevolezza («mancanza di formazione») delle misure di prevenzione e di contrasto del virus. Il Tribunale di Sassari, nell’applicare la fattispecie al caso concreto, aveva rilevato che il reato di «epidemia» (articolo 438 del codice penale) è a forma vincolata e, stante la sua formulazione («mediante la diffusione di germi patogeni»), non può contemplare la forma omissiva – e quindi la contestazione ex articolo 40 capoverso del codice penale. La sentenza assolutoria è stata impugnata per saltum in Cassazione dal procuratore locale che, tra i vari rilievi, sosteneva l’errata qualificazione «a forma vincolata» del reato in questione, poiché la «diffusione di germi» sarebbe in realtà una mera locuzione linguistica a corredo di un concetto («epidemia») già sufficientemente chiaro e intellegibile, e che lascerebbe all’interprete l’inquadramento delle condotte penalmente rilevanti («forma libera»). Sul punto, tuttavia, gli orientamenti di legittimità – sostanzialmente solo due – avevano nel tempo prodotto un’interpretazione restrittiva sulla quale è calato ieri il sipario delle Sezioni unite.
Il punto di partenza del collegio presieduto da Margherita Cassano è in prospettiva storica: il legislatore del 1930 aveva per riferimento le armi batteriologiche utilizzate nei primi anni di quel secolo su vari scenari, condotte sulle quali aveva modellato la norma. Tuttavia, già in questa sede la Corte sottolinea che ad essere vincolata non è «la condotta» ma solo «il mezzo attraverso cui si verifica l’evento». Secondo le Sezioni Unite a voler inquadrare la «diffusione di germi patogeni» come condotta del reato, e non invece mera descrizione dell’evento, si finisce per configurare un’ipotesi estremamente selettiva dell’illecito, e soprattutto fondata sul “possesso”/disponibilità” dell’elemento patogeno – escludendo quindi qualsiasi ipotesi omissiva. Qui comunque non possono soccorrere i lavori preparatori del 1930, troppo legati a quel momento storico – lavori che in ogni caso non devono mai essere «vincolo esegetico», pena elevarli al rango di interprete autentico.
Ma è proprio il legislatore contemporaneo, e proprio in materia di Covid, ad allargare il perimetro del reato, liberandolo dalla forma vincolata e dal dolo: nel Dl 33 del 2020, infatti, la mancata osservanza del confinamento può trasformarsi nel più grave reato dell’articolo 452 del codice penale (epidemia colposa). Inoltre, sottolinea il relatore, se si confinasse il reato a chi sia «in possesso» dei germi si finirebbe per delineare un reato «proprio o a soggettività ristretta», in conflitto con la natura comune della fattispecie delineata dall’incipit «chiunque» indicato dalla norma. Infine, la correlazione al bene giuridico tutelato – l’incolumità pubblica – indirizza necessariamente verso una lettura della condotta lesiva «a forma libera». In definitiva, secondo la Cassazione, si tratta di una norma che pone l’accento sull’evento e non sulla condotta, e che tutela un bene giuridico primario attraverso la previsione di condotte libere e causalmente orientate.
Tracciati questi limiti. le Sezioni chiariscono con sinistri presagi che «nell’attuale contesto socio-scientifico-tecnologico i risvolti dell’epidemia evocano sempre più i profili di gestione del rischio sanitario» inevitabilmente quasi sempre collegati a condotte colpose e omissive.
Alessandro Galimberti
giornalista Il Sole 24 ore
articolo pubblicato il 29 luglio su Il Sole 24 Ore






