APRILE 2026
Negli ultimi giorni diverse ricostruzioni giornalistiche, tra cui quelle di Calcio e Finanza, hanno acceso i riflettori su un presunto giro di serate esclusive tra Milano e Mykonos, alle quali avrebbero partecipato calciatori di primo piano – tesserati di club come Inter, Milan e Juventus – insieme ad altri personaggi noti, tra cui anche un pilota di Formula 1. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di eventi privati caratterizzati dalla presenza di escort e, in alcuni casi, dall’utilizzo di protossido di azoto, il cosiddetto “gas esilarante”. Una vicenda che, al di là dell’inevitabile clamore mediatico, pone una questione precisa: esistono davvero profili di responsabilità per i calciatori coinvolti?
Sul piano penale, allo stato delle informazioni disponibili, la risposta appare piuttosto lineare. Nell’ordinamento italiano la prostituzione, di per sé, non costituisce reato, mentre sono penalmente rilevanti le condotte di sfruttamento e favoreggiamento. Di conseguenza, il soggetto che si limita a essere cliente non incorre automaticamente in responsabilità penale. In assenza di elementi diversi, dunque, non sembrano configurarsi conseguenze sotto questo profilo per i calciatori di cui si è parlato.
Una parte del dibattito si è concentrata sull’eventuale rilevanza antidoping dell’utilizzo del protossido di azoto. Anche qui, però, il quadro normativo è abbastanza chiaro. La lista delle sostanze e dei metodi proibiti è stabilita annualmente dalla World Anti-Doping Agency (WADA) ed è applicata anche nel calcio professionistico. Il protossido di azoto non risulta incluso tra le sostanze vietate, non rientra tra le cosiddette “substances of abuse” e non è qualificato come metodo proibito. Al contrario, la stessa WADA ha inserito tra i metodi vietati il monossido di carbonio, a conferma del fatto che, quando un gas è ritenuto rilevante ai fini antidoping, viene disciplinato in modo espresso.
Nel sistema italiano, l’attuazione delle regole antidoping è affidata a NADO Italia, organismo nazionale che applica sul territorio i principi e le norme fissate dalla WADA. Proprio per questo, in assenza di una violazione delle regole antidoping internazionali, non emergono neppure profili di intervento da parte di NADO Italia.
Esclusi i profili penali e antidoping, resta da valutare il possibile rilievo disciplinare nell’ambito dell’ordinamento sportivo, e in particolare della FIGC. Il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone ai tesserati il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Proprio questa formulazione è centrale per comprendere i limiti dell’intervento disciplinare. La giurisprudenza federale ha infatti chiarito che tali obblighi possono estendersi anche oltre lo svolgimento della gara, ma non si applicano automaticamente alla vita privata in quanto tale. In più occasioni è stato affermato che non sono sanzionabili condotte, pur discutibili sotto il profilo morale, se poste in essere in un ambito strettamente privato e prive di un collegamento con l’attività sportiva (tra le tante, si segnala la decisione n. 39/CFA/2023-2024/C della Corte Federale d’Appello). Il punto, quindi, è stabilire se i comportamenti descritti dalle ricostruzioni giornalistiche possano considerarsi “comunque riferibili all’attività sportiva”. Nel caso in esame, la frequentazione di escort, in quanto clienti, è una condotta lecita; l’utilizzo del protossido di azoto non è vietato dalla normativa antidoping; e le circostanze descritte sembrano collocarsi in un contesto privato, non direttamente collegato all’attività agonistica o agli obblighi professionali del calciatore. In assenza di tale collegamento, diventa difficile configurare una violazione disciplinare rilevante ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. In definitiva, la vicenda appare oggi caratterizzata da un forte impatto mediatico, ma da una limitata rilevanza giuridica. Non emergono profili penali per i calciatori coinvolti, non si configurano violazioni della normativa antidoping e anche sul piano disciplinare federale i presupposti per un intervento sembrano deboli. Salvo l’emergere di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli attualmente noti, è quindi ragionevole ritenere che i calciatori, i cui nomi sono stati riportati, non subiranno conseguenze sotto il profilo sportivo.
Michele La Francesca
avvocato






