MAGGIO 2026
Il delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a produrre un effetto rarissimo nei sistemi democratici maturi: mettere contemporaneamente in discussione il rapporto tra verità giudiziaria, stabilità del giudicato e credibilità dell’intero apparato investigativo. Non è più soltanto un caso di cronaca nera. È diventato un caso istituzionale.
Da una parte esiste una sentenza definitiva di condanna nei confronti di Alberto Stasi, irrevocabile ai sensi dell’art. 648 c.p.p., pronunciata dopo un lunghissimo percorso processuale fatto di assoluzioni, annullamenti, nuove valutazioni probatorie e giudizi di rinvio. Dall’altra parte, oggi, Andrea Sempio ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. per il medesimo omicidio, atto che segna un passaggio processualmente molto più rilevante rispetto alla semplice iscrizione nel registro degli indagati. Ed è proprio questa contemporaneità a rendere il quadro straordinariamente delicato sul piano giuridico.
Occorre chiarire subito un punto essenziale, spesso completamente travolto dal rumore mediatico: una sentenza definitiva non rappresenta una verità ontologica o metafisica. Lo Stato costituzionale non conosce dogmi. Il giudicato penale non equivale alla verità assoluta, ma costituisce il massimo livello di certezza giuridica raggiungibile attraverso il processo. È una distinzione decisiva. La civiltà giuridica moderna si fonda infatti su un equilibrio complesso: da un lato la necessità di stabilità delle decisioni, dall’altro la consapevolezza della fallibilità umana. È per questo che il codice di procedura penale prevede strumenti eccezionali come la revisione disciplinata dagli artt. 629 e ss. c.p.p., attivabile in presenza di prove nuove o sopravvenute idonee a dimostrare l’errore giudiziario. Ma proprio perché eccezionale, la revisione non può diventare una scorciatoia emotiva o mediatica. Diversamente, il rischio sarebbe devastante: trasformare ogni sentenza definitiva in una decisione perennemente provvisoria, continuamente sottoposta alla pressione dell’opinione pubblica, delle trasmissioni televisive o delle campagne social.
Ed è esattamente qui che il caso Garlasco mostra tutte le fragilità italiane.
Per anni il dibattito pubblico si è mosso più sul terreno della percezione che su quello della prova. Alberto Stasi è stato progressivamente trasformato in una figura narrativa prima ancora che in un imputato. Troppo freddo, troppo lucido, troppo controllato. In sostanza, incompatibile con l’immagine collettiva del fidanzato devastato dal dolore. È una deriva culturalmente pericolosissima. Il diritto penale moderno nasce storicamente proprio per sottrarre l’accertamento della responsabilità alla suggestione emotiva. Il principio del “beyond reasonable doubt”, recepito anche nell’ordinamento italiano attraverso la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 c.p.p., impone che la colpevolezza venga fondata su un quadro probatorio logicamente coerente e non su impressioni psicologiche o valutazioni caratteriali.
Eppure nel caso Garlasco, troppo spesso, il processo mediatico ha funzionato in senso opposto. La televisione ha trasformato il procedimento penale in un gigantesco esperimento di psicologia popolare: analisi del linguaggio del corpo, interpretazioni delle posture, studio delle pause verbali, ricostruzioni scenografiche e persino valutazioni estetiche sulla reazione emotiva dell’imputato. Una progressiva sostituzione della prova con la narrazione. Un meccanismo che, a tratti, ricorda il teatro dell’assurdo di Eugène Ionesco: personaggi che parlano incessantemente senza riuscire davvero a comunicare, verità che si deformano nella ripetizione, realtà che perde progressivamente coerenza mentre il pubblico continua a osservare la scena come se tutto fosse normale.
Oggi però il quadro si complica ulteriormente. L’avviso di conclusione delle indagini notificato ad Andrea Sempio non è un dettaglio marginale né una fantasia giornalistica. Sul piano tecnico, l’atto previsto dall’art. 415-bis c.p.p. presuppone che il pubblico ministero ritenga concluse le investigazioni preliminari e sufficientemente definito il quadro accusatorio da consentire all’indagato di esercitare pienamente il diritto di difesa prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Naturalmente ciò non significa colpevolezza. Sempio, fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, resta pienamente presunto innocente ai sensi dell’art. 27 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU. Ma sarebbe ingenuo fingere che la situazione non produca effetti sistemici enormi.
Perché oggi lo Stato italiano si trova in una posizione paradossale: mantiene in esecuzione una condanna definitiva nei confronti di Stasi mentre parallelamente porta a conclusione una nuova indagine per lo stesso fatto storico nei confronti di un diverso soggetto. È una tensione giuridica fortissima. Da un lato vi è l’esigenza di preservare l’autorità del giudicato, principio essenziale per la certezza del diritto. Dall’altro emerge la necessità di verificare se eventuali nuovi elementi scientifici possano incidere sull’affidabilità dell’accertamento originario. Ed è proprio il tema della prova scientifica a rappresentare uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda.
Negli ultimi decenni il processo penale contemporaneo ha attribuito un ruolo crescente alla genetica forense, alle analisi biologiche e alla tracciabilità tecnico-scientifica. Tuttavia, la prova scientifica non è mai neutrale o autosufficiente: richiede interpretazione, validazione metodologica e contestualizzazione processuale. Lo stesso dato genetico può assumere significati differenti a seconda della catena di custodia, della qualità del reperto, delle modalità di acquisizione e dei criteri statistici utilizzati. Ed è qui che il rischio mediatico diventa enorme. Perché mentre il diritto pretende prudenza epistemologica, il sistema dell’informazione pretende immediatezza narrativa. Il DNA viene raccontato come se fosse una formula matematica infallibile, quando invece la scienza forense opera sempre all’interno di margini probabilistici e interpretativi.
Nel frattempo, la dimensione televisiva continua a divorare quella giuridica. Il caso Garlasco è ormai diventato un format permanente: talk show, ricostruzioni spettacolari, opinionisti seriali, podcast crime, esperti onnipresenti e l’incessante trasformazione della sofferenza in prodotto audiovisivo. La conseguenza più pericolosa è che il processo penale rischia di perdere la propria funzione originaria: accertare responsabilità individuali attraverso regole rigorose di prova e garanzia. Perché quando il dibattito pubblico si fonda sulle suggestioni anziché sui criteri giuridici, il confine tra giustizia e intrattenimento si assottiglia fino quasi a scomparire.
Ed è forse questa la vera eredità inquietante del caso Garlasco.
Non soltanto il dubbio sulla corretta ricostruzione dei fatti, ma la progressiva trasformazione del processo penale in una narrazione collettiva continuamente riscritta sotto pressione emotiva. Nel frattempo Alberto Stasi resta detenuto in forza di una condanna definitiva che, nel nostro ordinamento, continua a costituire il punto di certezza giuridica della vicenda. Andrea Sempio, invece, è oggi destinatario di un avviso di conclusione delle indagini che potrebbe preludere a una richiesta di rinvio a giudizio.
Due piani distinti che il sistema mediatico italiano tende invece costantemente a sovrapporre. Ed è proprio questa confusione permanente tra indagine, verità e spettacolo a rendere il caso Garlasco uno dei più inquietanti specchi del rapporto italiano con la giustizia penale contemporanea.
Mariangela Di Biase
avvocato






