FEBBRAIO 2026
Nel diritto penale esiste un momento decisivo che precede ogni processo: la qualificazione del fatto. È lì che si misura la distanza tra ciò che è accaduto e ciò che lo Stato è disposto a riconoscere come tale. Nel caso degli scontri torinesi del 31 gennaio 2026, quella distanza appare ampia, e non per carenza di prove, ma per una scelta che ha il sapore della rinuncia preventiva. I fatti, per come emergono dagli atti, non sono ambigui. Un operatore delle forze dell’ordine viene separato dal proprio reparto, trascinato a terra, accerchiato da più soggetti, colpito ripetutamente mentre è già inerme. Non una colluttazione, non un eccesso momentaneo, ma una sequenza organizzata di atti violenti che prosegue anche quando la vittima ha perso ogni capacità difensiva.
Ciò che avrebbe dovuto fare letteralmente scattare un allarme giuridico è quell’uso reiterato di un martello, che non può, di certo, considerarsi un oggetto improvvisato o innocuo, ma che ha, al contrario, usato in quel modo, una idoneità specifica a cagionare la morte. Eppure, di fronte a questo scenario, l’accusa si ferma. Sceglie una strada più piana, meno accidentata: le lesioni aggravate a pubblico ufficiale, nella versione “rafforzata” introdotta dal legislatore nel 2025. Una fattispecie nuova, severa sulla carta, rassicurante nella pratica. Un perfetto compromesso: abbastanza dura da evitare accuse di lassismo, abbastanza contenuta da non costringere il sistema a guardarsi allo specchio.
Il punto, tuttavia, non è la legittimità formale della contestazione. Il punto è la sua evidente sproporzione rispetto alle modalità dell’azione. Chiunque abbia una minima familiarità con la nozione di dolo eventuale sa che l’intenzione omicidiaria non richiede proclami, ma si desume dal contesto. Colpire ripetutamente una persona a terra, con strumenti potenzialmente letali, accettando il rischio che non si rialzi più, significa esattamente questo: accettare la possibilità della morte come esito dell’azione. Che la morte non si sia verificata è un fatto biologico, non un merito giuridico degli aggressori. È dipeso da fattori esterni: l’intervento di un collega, la resistenza fisica della vittima, una combinazione fortuita di circostanze. Il diritto penale, almeno in teoria, dovrebbe saper distinguere tra l’esito e la volontà che lo ha messo in pericolo.
Ed è qui che emerge il dato politico, non dichiarato ma evidente. Contestare il tentato omicidio in un contesto di piazza significa fare un salto di qualità concettuale: ammettere che una parte della violenza politica contemporanea non mira più a “resistere” o “contrastare”, ma accetta la logica dell’eliminazione fisica dell’avversario istituzionale. È una conclusione destabilizzante, perché incrina la narrazione rassicurante della protesta che degenera ma resta, in fondo, governabile. Il pubblico ministero, invece, sembra optare per una gestione soft del significato giuridico dei fatti. Non li nega, non li minimizza apertamente, ma li incasella in una categoria che funziona da contenitore. Una scelta che finisce per avere un effetto collaterale evidente: depotenziare la tutela sostanziale delle forze dell’ordine, pur proclamandone la centralità a livello normativo. Perché il sostegno reale agli operatori di polizia non passa dalle leggi manifesto, né dalle conferenze stampa. Passa dalla coerenza tra ciò che subiscono e ciò che il diritto riconosce. Dire a un agente che lo Stato lo protegge e poi qualificare come “lesioni” un’aggressione che per modalità e mezzi sfiora l’esito letale significa offrirgli una tutela simbolica, non effettiva.
L’ordinanza di applicazione della misura cautelare del GIP di Torino, paradossalmente, accentua questa frattura. La ricostruzione è lucida, dettagliata, tecnicamente solida. Si parla di concorso morale, di consapevolezza della violenza in atto, di contributo causale all’evento. Tutti concetti che, se innestati su una contestazione di tentato omicidio, troverebbero una collocazione dogmatica quasi naturale. Ma il giudice non può correggere a monte ciò che a monte è stato scelto di non vedere. Il risultato è un diritto penale che appare più preoccupato di amministrare l’impatto politico delle proprie categorie che di applicarle fino in fondo. Un diritto che preferisce addomesticare la violenza anziché chiamarla per nome. Che si mostra inflessibile nei proclami e cauto nelle aule.
Le forze dell’ordine, in questo schema, restano l’elemento sacrificabile: destinatarie di una solidarietà verbale che si dissolve nel momento decisivo della qualificazione giuridica. Colpite, esposte, isolate sul piano operativo e, infine, ricondotte entro una cornice che rende la violenza subita più compatibile con l’equilibrio del sistema che con la realtà dei fatti.
Il diritto penale dovrebbe servire a dire la verità dei fatti, non a renderla digeribile. Quando un uomo viene colpito a martellate mentre è a terra, la questione non è se si sia andati “troppo oltre”, ma perché si continui a fingere che non si sia andati abbastanza lontano.
Mariangela Di Biase
avvocato






