LUGLIO 2026
La richiesta di archiviazione nei confronti di Gianluca Rocchi e l’archiviazione della posizione dell’Inter nel procedimento avviato ai sensi del d.lgs. 231/2001 segnano un importante punto di svolta sul piano penale. Per Rocchi, tuttavia, la decisione definitiva spetterà al GIP, che potrà accogliere la richiesta oppure disporre ulteriori indagini o l’imputazione coatta.Sul piano sportivo, invece, la vicenda potrebbe non essere conclusa. Gli atti saranno trasmessi alla Procura Federale della FIGC, chiamata a svolgere una valutazione autonoma.
Secondo quanto riportato dall’ANSA, i magistrati avrebbero ricostruito interferenze sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ma senza riuscire a dimostrare che fossero oggettivamente finalizzate ad alterare l’esito delle partite. È questo il primo e più importante snodo giuridico. L’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva punisce infatti gli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara oppure ad assicurare un vantaggio in classifica. La differenza tra processo penale e procedimento sportivo riguarda la soglia della prova, certamente più ampia nella giustizia sportiva, ma non elimina un requisito essenziale: anche ai fini dell’illecito sportivo occorre dimostrare che la condotta fosse finalizzata ad alterare la competizione o a procurare un vantaggio sportivo. Non è un caso che anche le ricostruzioni giornalistiche abbiano richiamato il precedente di Calciopoli. Al di là delle profonde differenze tra le due vicende, quel caso ha evidenziato un principio destinato a valere ancora oggi: non è la mera esistenza di contatti o interferenze con il settore arbitrale a integrare l’illecito sportivo, ma la loro finalizzazione all’alterazione della competizione o al conseguimento di un vantaggio sportivo. È proprio questo, secondo quanto riferito dall’ANSA, l’elemento che i magistrati non hanno ritenuto dimostrato nel caso in esame. Se tale finalità manca, o comunque non è dimostrabile, anche la contestazione dell’art. 30 CGS potrebbe incontrare un importante ostacolo.
Diverso è il discorso per gli artt. 4 e 22 del Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 4 CGS impone a tutti i soggetti dell’ordinamento federale il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, rappresentando una norma generale posta a tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento sportivo. Proprio per la sua ampiezza, potrebbe astrattamente assumere rilievo anche rispetto a condotte che, pur non raggiungendo la soglia dell’illecito sportivo di cui all’art. 30 CGS, risultassero comunque incompatibili con i doveri di correttezza propri dei tesserati. Diverso è il piano dell’art. 22 CGS, che disciplina specificamente i rapporti con il settore arbitrale, vietando alle società, ai dirigenti e ai tesserati di intrattenere rapporti di abitualità o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con gli associati dell’AIA.La ratio della norma è quella di preservare l’autonomia, l’indipendenza e la terzietà della funzione arbitrale, evitando che rapporti con il mondo arbitrale possano trasformarsi in strumenti di condizionamento dell’attività tecnica.
Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi rapporto tra società e settore arbitrale sia vietato. È noto, come emerge anche dalle cronache sportive degli ultimi anni, che dirigenti, presidenti e allenatori abbiano più volte manifestato pubblicamente il proprio dissenso per arbitraggi o designazioni ritenuti penalizzanti e, in alcuni casi, abbiano avuto interlocuzioni con i vertici dell’AIA per rappresentare tali rimostranze o chiedere chiarimenti. Tali circostanze, di per sé considerate, non sono state normalmente qualificate dagli organi di giustizia sportiva come violazioni dell’art. 22 CGS.
Anche eventuali conseguenze sul piano delle designazioni non sono, di per sé, decisive. Può infatti accadere che, a seguito di episodi arbitrali particolarmente contestati e delle conseguenti interlocuzioni, il designatore ritenga opportuno non impiegare temporaneamente un determinato arbitro nelle gare della società interessata, nell’ambito di una valutazione tecnica volta a preservare la serenità dell’ufficiale di gara e il corretto svolgimento della competizione. Tale scelta, se frutto di una valutazione autonoma dell’organo tecnico, rientra nella fisiologica gestione dell’attività arbitrale. Il tema centrale, quindi, non è la mera esistenza di un rapporto o di un’interlocuzione tra società e mondo arbitrale, ma la verifica della sua natura, della sua frequenza e della sua eventuale finalizzazione al conseguimento di un vantaggio sportivo o alla compromissione dell’autonomia delle designazioni. Anche le più recenti ricostruzioni giornalistiche, in particolare quelle pubblicate dal Corriere della Sera, riferiscono di interlocuzioni emerse nel corso delle indagini tra esponenti dell’Inter e il settore arbitrale. Sarà quindi necessario valutare tali elementi alla luce dei criteri indicati: stabilire se si sia trattato di fisiologici rapporti istituzionali oppure di condotte eccedenti i limiti posti dagli artt. 4 e 22 del Codice di Giustizia Sportiva.
Un ulteriore ostacolo è rappresentato dall’individuazione dei soggetti cui attribuire le condotte emerse nel corso delle indagini. Perché possa ipotizzarsi una responsabilità sul piano sportivo, infatti, non è sufficiente la ricostruzione di determinate interlocuzioni o comportamenti, ma occorre individuare gli autori delle condotte e il loro rapporto con l’ordinamento federale o con la società eventualmente coinvolta. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, gli elementi finora riportati riguarderebbero conversazioni intercettate tra soggetti terzi, mentre non risulterebbero conversazioni dirette tra esponenti dell’Inter e appartenenti al mondo arbitrale. Tale circostanza, pur non escludendo in astratto la possibilità di una ricostruzione fondata anche su elementi indiretti, rende centrale la verifica del collegamento concreto tra le condotte emerse e soggetti effettivamente riconducibili alla società. Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante perché la giustizia sportiva, pur caratterizzata da una soglia probatoria diversa rispetto al processo penale, richiede comunque l’individuazione di una condotta disciplinarmente rilevante e la sua attribuzione a un soggetto determinato, soprattutto quando da tale accertamento debbano derivare conseguenze nei confronti di una società.
Resta infine il tema della responsabilità presunta della società prevista dall’art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La norma disciplina una particolare forma di responsabilità per gli illeciti sportivi commessi, a vantaggio della società, da soggetti estranei al club e privi di un rapporto con la società stessa. Anche questa ipotesi, tuttavia, presuppone necessariamente l’accertamento di un illecito sportivo e l’individuazione di una condotta realizzata da un soggetto esterno nell’interesse o a vantaggio del sodalizio. La peculiarità della disposizione è che la società può andare esente da responsabilità qualora dimostri di non aver partecipato all’illecito. La responsabilità presunta, infatti, non opera in modo automatico per il solo fatto che un soggetto estraneo abbia eventualmente agito in favore del club, ma richiede comunque una valutazione sul rapporto tra la condotta illecita e la posizione della società. Nel caso in esame, pertanto, il nodo preliminare resta quello già evidenziato: individuare una condotta qualificabile come illecito sportivo, il soggetto autore della stessa e il collegamento concreto con la società. La mancata emersione, secondo le ricostruzioni giornalistiche, di interlocuzioni dirette tra esponenti dell’Inter e appartenenti al mondo arbitrale, così come l’assenza di soggetti individuati cui attribuire specifiche condotte, rappresenterebbero quindi un ulteriore ostacolo all’applicazione di tale forma di responsabilità.
Alla luce delle informazioni oggi disponibili, il futuro procedimento sportivo sembra destinato a ruotare attorno a tre questioni fondamentali: la sussistenza della finalità alterativa richiesta dall’art. 30 CGS; la qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi con il settore arbitrale ai fini degli artt. 4 e 22; l’eventuale responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 5. Sono questi i principali profili che la Procura Federale sarà chiamata a valutare e che, ove non trovassero adeguato riscontro negli atti, potrebbero rappresentare altrettanti ostacoli all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare e, più in generale, all’applicazione di sanzioni sportive.
Michele La Francesca
avvocato






