GENNAIO 2026
Come è noto, la Procura di Genova ha avviato indagini su alcuni soggetti sospettati di avere collegamenti con Hamas, organizzazione terroristica internazionale dotata di strutture complesse e capacità operative ramificate. L’attivazione del procedimento non nasce dal nulla: si fonda su informazioni preliminari raccolte dai servizi di intelligence, che hanno segnalato attività sospette, legami finanziari e possibili connessioni con reti estere. Affermare che “i documenti dei servizi segreti non sono prove” è tanto vero quanto naturalmente, al punto che metterlo in dubbio diventa impensabile. E tuttavia ribadirlo tradisce un equivoco più profondo: come se chiarire ciò che l’intelligence non è bastasse a esaurire il problema di ciò che l’intelligence fa e, soprattutto, di ciò che legittimamente consente di fare. Il punto non è stabilire se i report informativi possano fondare una condanna. Non possono, e nessuno lo pretende. Il punto è comprendere se possano fondare un’indagine, orientare una qualificazione giuridica, giustificare l’attivazione di strumenti investigativi invasivi. E qui la risposta non è affidata al buon senso o alla sensibilità garantista del momento, ma al diritto positivo.
Il sistema costituzionale italiano non conosce un processo penale che nasca nel vuoto. Ogni indagine prende avvio da una notitia criminis, la cui forma è notoriamente atipica. Può provenire da una denuncia, da un esposto, da un articolo di giornale, da un’informativa di polizia, da un’intercettazione casuale. E può, senza alcuna forzatura, provenire anche dall’intelligence. Non perché l’intelligence sia una fonte di prova, ma perché è una fonte di conoscenza qualificata. Insistere sul fatto che i documenti degli 007 “non sono prove” rischia allora di diventare una precisazione tautologica, utile sul piano retorico ma irrilevante sul piano sistematico. Nessuno chiede loro di esserlo. La questione giuridicamente interessante è un’altra: se sia compatibile con lo Stato di diritto che un sapere informativo, costruito fuori dal processo, entri nel circuito giudiziario come presupposto investigativo. La risposta, se si ha il coraggio di leggerla senza timori reverenziali, è già scritta nelle norme.
La legge n. 124 del 2007 non ha collocato l’intelligence in una zona d’ombra. L’ha costituzionalizzata, delimitata, responsabilizzata. Ha previsto canali di interlocuzione con l’autorità giudiziaria proprio perché il contrasto a fenomeni come il terrorismo internazionale non è pensabile come un compartimento stagno. E non per vocazione autoritaria, ma per elementare realismo istituzionale. Hamas non è un reato d’opinione. Non è una suggestione mediatica. È un’organizzazione terroristica dotata di una struttura complessa, di una capacità finanziaria ramificata, di un controllo territoriale che rende indistinguibili, sul piano fattuale, attività militari e attività civili. In questo contesto, pretendere che l’accertamento penale si muova esclusivamente sulla base di evidenze “pulite”, immediatamente processualizzabili, significa ignorare il dato materiale prima ancora che quello giuridico. Il diritto penale del terrorismo, del resto, è da tempo un diritto penale anticipato. Non nel senso di un diritto penale del sospetto, ma nel senso tecnico di un diritto che interviene prima della consumazione del danno massimo. L’art. 270-bis c.p. non punisce l’attentato riuscito, ma la partecipazione all’organizzazione. E partecipazione significa inserimento funzionale, contributo causale, rafforzamento dell’apparato. Accertare tutto questo senza un lavoro informativo preliminare sarebbe più che difficile: sarebbe illusorio. Qui emerge un secondo equivoco, ancora più sottile: l’idea che l’intelligence sia un corpo estraneo al garantismo. Come se la garanzia si misurasse sulla base dell’origine della conoscenza e non sul suo trattamento processuale. In realtà, il garantismo non consiste nel rifiutare le informazioni, ma nel disciplinarne l’uso. Non nel negare la complessità, ma nel governarla. Se l’informazione resta informazione, se non entra nel processo come prova occulta, se viene tradotta in attività di polizia giudiziaria verificabili e sindacabili, allora non c’è alcuna violazione dello Stato di diritto. C’è, semmai, la sua applicazione concreta a fenomeni che non assomigliano ai reati del codice Rocco.
L’ansia che traspare ogni volta che si evocano “documenti segreti” rivela una concezione quasi ottocentesca del processo penale, come se la verità dovesse presentarsi spontaneamente in forme perfettamente ritualizzate. Ma il processo non è un laboratorio asettico: è il luogo in cui conoscenze di diversa provenienza vengono selezionate, filtrate, trasformate in prova secondo regole precise. Il problema non è da dove arrivano le informazioni, ma se il giudice può controllarle. E qui il sistema tiene. Tiene perché l’intelligence non giudica. Tiene perché il pubblico ministero deve comunque dimostrare. Tiene perché la difesa può contestare gli atti, non le fonti segrete. Tiene perché il giudice decide solo su ciò che è entrato legittimamente nel fascicolo. Forse, allora, il concetto da ripensare non è quello di Stato di diritto, ma quello di purezza probatoria. L’idea che il processo penale possa permettersi di ignorare il sapere informativo in nome di un garantismo astratto rischia di produrre l’effetto opposto: non più garanzie per tutti, ma inefficacia selettiva contro i fenomeni più gravi.
Il terrorismo non è un reato qualunque, e continuare a fingere che lo sia non è una scelta garantista, ma una forma elegante di rimozione. Uno Stato che pretende di combattere organizzazioni come Hamas con gli stessi strumenti cognitivi con cui si accerta un furto d’auto non sta difendendo le garanzie: sta semplicemente rinunciando a capire ciò che affronta.
L’intelligence, allora, non è la negazione del processo, ma il suo presupposto fattuale. Non sostituisce la prova, la rende possibile. Non decide, non condanna, non giudica: segnala, avverte, illumina zone che il diritto penale, da solo, non riuscirebbe nemmeno a intravedere. Trattarla come un corpo estraneo serve solo a rassicurare chi confonde il formalismo con la legalità. Alla fine, la vera domanda non è se lo Stato di diritto sopravviva al contatto con l’intelligence. La storia dimostra che sopravvive benissimo. La domanda è se sopravviva, invece, all’idea che per sentirsi garantisti sia necessario chiudere gli occhi davanti alla realtà. Perché uno Stato che si ostina a non voler sapere, in nome della purezza procedurale, non diventa più giusto. Diventa solo più vulnerabile.
Mariangela Di Biase
avvocato






