Come più volte ho avuto l’occasione di affermare, non vi è dubbio che l’attuale normativa antimafia ricopre nel nostro ordinamento giuridico una funzione di suprema tutela dell’interesse pubblico legata alla sicurezza del Paese.
Il Codice antimafia rappresenta un esempio di normativa organica della materia finalizzata al contrasto delle attività illecite della criminalità organizzata di tipo mafioso che – sebbene molto carente sotto alcuni aspetti che ne suggeriscono urgenti modifiche – costituisce un valido strumento di contrasto alla stessa.
Ed è proprio in forza di quest’ultimo principio cardine, che si concretizzano tutti gli sforzi investigativi finalizzati all’applicazione delle misure di prevenzione antimafia contenute nel Codice in discorso.
Il 10 luglio scorso è stata sottoposta a misura di prevenzione ex art. 34 del Codice Antimafia, altrimenti detto CAM, la società Loro Piana S.p.a. proprietaria dell’omonimo e prestigioso marchio del lusso nel settore della moda, proprio come in precedenza è avvenuto per altri grandi marchi del settore quali Alviero Martini, Dior, ed Armani. Elemento comune a tutte queste società nonché alle relative procedure di prevenzione emesse sempre da Tribunale di Milano, è la contestazione del reato di caporalato ovvero sfruttamento del lavoro disciplinato dall’art. 603-bis del nostro Codice penale.
Tuttavia, la lettura del decreto in esame suggerisce alcune considerazioni.
In primo luogo, non si comprende sulla base di quale assunto si attribuisce la competenza territoriale al tribunale di Milano, quando la società ha sede a Vercelli. Appare quindi poco comprensibile l’interpretazione del concetto giuridico-aziendalistico di “luogo di esercizio dell’attività economica” al luogo in cui hanno sede le società alle quali si è affidata la commessa, ovvero dove operano le società cinesi indicate nel decreto e che costituiscono soggetti giuridici ben distinti dalla Loro Piana S.p.a..
Per tale ragione si ritiene che in riferimento alle violazioni configuranti lo sfruttamento, la Procura competente sia quella di Vercelli ove la società ha sede legale, mentre eventualmente il tribunale della prevenzione competente secondo il distretto di corte d’appello competente per territorio è quello di Torino.
Per meglio rappresentare quello che sta accadendo sul piano prettamente giuridico in chiave divulgativa, è comunque doveroso riferirsi in via preliminare – sebbene non in maniera prettamente tecnica ed approfondita – al contenuto del citato art. 34 dal quale trae origine la misura applicata. Si tratta della norma con la quale viene disciplinata “L’amministrazione giudiziaria dei beni. Connessi ad attività economiche e delle aziende” ed espressamente riferita a pericoli di infiltrazione mafiosa in presenza di sufficienti indizi idonei a far ritenere compromesso il libero esercizio dell’attività economica anche da parte dell’imprenditore, poiché sottoposte a direttamente o indirettamente a condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 – bis c.p. . essa è riferita anche ad alcuni delitti ben precisi tra i quali sicuramente figura l’art. 603-bis del codice penale. La norma è dunque chiaramente riferita dunque ad attività di indagini patrimoniali precedentemente specificate (art. 19) e volte all’accertamento del tenore di vita nonché del patrimonio e delle disponibilità finanziarie dei soggetti nei confronti dei quali la norma è applicabile ed altresì sull’attività economica dalla stessa svolta con la finalità di individuarne le fonti di reddito.
Ebbene il decreto che dispone la misura dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società Loro Piana S.p.a. rappresenta chiaramente il tenore delle indagini svolte rivolte esclusivamente ad accertare la sussistenza di violazioni in ambito penale giuslavoristico disciplinate dal nostro ordinamento ex art. 603-bis c.p. perfettamente delineato in una cornice prettamente penalistica poiché carente di quegli elementi che dette violazioni possano essere considerate funzionali o ricondotte ad un’attività anche ed eventualmente solo di agevolazione di accumulo di capitali illeciti o reimpiego degli stessi da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Difatti, secondo quanto esposto dal PM nella proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale – il cui contenuto è riportato nel decreto – non si riscontra alcuna specifica ed adeguata indicazione della sussistenza del pericolo di infiltrazione né della riconducibilità dell’attività economica svolta ad alcuna organizzazione criminale di tipo mafioso, nella commissione del delitto appena citato. Ciò che deve essere chiaro all’opinione pubblica è l’assenza di collegamento ad ambienti o soggetti riconducibili al crimine organizzato di tipo mafioso.
A questo punto viene spontaneo chiedersi se fosse così necessaria e adeguata l’applicazione di un provvedimento così incisivo come quella oggi applicata, oppure si tratta di delitti ma per i quali l’applicazione della misura di prevenzione appare decisamente eccessiva benché rilevanti e gravi.
Bisogna altresì considerare che la persona giuridica oggi può essere chiamata a rispondere di specifica responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001. Si tratta forse di norme non adeguate o insufficienti che rendono necessaria l’applicazione del codice antimafia invertendo così l’onere della prova dall’accusa al soggetto colpito che dovrà dimostrare di non esserne degno?!
Probabilmente no, non si ritiene sia questo il vero problema. Forse il tribunale vuole affermare il principio che chi attua comportamenti volti allo sfruttamento dei lavoratori diviene in “automatico” soggetto destinatario delle più feroci misure patrimoniali che il nostro ordinamento riserva alla criminalità organizzata di tipo mafioso?! Sarà questo il futuro? La semplice applicazione del diritto penale non è più sufficiente?!
Eppure, come tutti sappiamo l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale è principio tutt’ora vigente nel nostro Paese e non mi sembra abbia subito modifiche interpretative o sostanziali.
Sicuramente non sortisce lo stesso scalpore e la stessa notorietà dell’applicazione della normativa antimafia nel prestigioso ambiente dei marchi di lusso nel settore della moda e del Made in Italy.
È doveroso riconoscere che il nostro ordinamento giuridico affida la funzione repressiva e rieducativa al Codice penale e non ad una normativa di carattere speciale come la legge antimafia, rivolta a determinati soggetti appartenenti ed operanti a specifici ambienti criminali. Si colpisce dunque un’azienda applicando una normativa così specifica priva di dubbi sull’ambito di applicazione, per lasciare impunite le violazioni rilevanti sul piano penale attuate in contrasto con le previsioni in materia giuslavoristica contenute nel nostro codice penale, attribuendo alla stessa responsabilità per i comportamenti penalmente rilevanti attuati da altri soggetti nei confronti dei quali però non si è agito in alcun modo, almeno questo è quanto si evince dalla lettura del decreto in discorso.
Si riscontra inoltre un certo stupore inerente la forma di pubblicità scelta poiché nel decreto il tribunale specifica la disposizione di non procedere alla trascrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente contrariamente alla previsione di legge che impone l’obbligo, mentre il decreto – che dovrebbe essere coperto da segreto come ogni disposizione di misura di prevenzione patrimoniale – è stato reso disponibile ai media dando la possibilità persino di reperirlo addirittura sui social. Il punto è che la prima forma di pubblicità è imposta di legge a tutela dei terzi, mentre la seconda è volta soltanto a destare scalpore con una forte ripercussione sulla reputazione di aziende sane che per un anno – tanto dovrebbe durare la misura – a causa di “indizi” dovrà affrontare numerose e rilevanti problematiche nei rapporti con tutti gli stakeholders di riferimento, sia durante che dopo la procedura.
Non è dato sapere invece cosa sia accaduto o cosa accadrà alle aziende cinese, le quali verosimilmente potrebbero continuare ad operare indisturbate con le stesse modalità in favore di altri committenti, e chissà a quali condizioni.
Infine, nel decreto vi è uno specifico riferimento ai precedenti casi in cui lo stesso tribunale ha deciso di applicare la normativa antimafia – Alviero Martini s.p.a., Armani, Dior, Valentino – citando addirittura la risonanza mediatica degli stessi, ma ciò che colpisce ancora di più è il richiamo distinto ad “un protocollo di intesa redatto in sede collettiva con la partecipazione delle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale volto a garantire per il rispetto della legalità nei contratti di appalto nell’ambito della filiera produttiva del mondo della moda” riportando addirittura buona parte del suo contenuto come fosse una fonte giuridica primaria ovvero un atto avente forza di legge, dimenticando forse che un protocollo d’intesa non ha alcun effetto giuridico di natura normativa/precettiva-punitiva sebbene promosso e firmato dal tribunale, dalla Procura nonché dal Prefetto ai principali attori del settore del lusso in esame.
Sarebbe sicuramente interessante svolgere una precisa analisi dei poteri effettivamente sussistenti in capo ai citati organi dello Stato firmatari del protocollo, che spiegano la loro “influenza” su parti private nonché delle prevedibili ed inevitabili conseguenze che questa modalità di esercizio del potere dello Stato provoca non soltanto sulle imprese direttamente interessate ma anche sul relativo mercato di riferimento nonché sul tessuto produttivo del Paese.
L’obbligo dell’osservanza del principio di legalità non è forse adeguatamente sancito dalla nostra Costituzione e dal nostro Codice penale?!
Non meno rilevante è – a mio avviso – l’applicazione inappropriata e fuori contesto di una normativa speciale nata per esigenze specifiche del nostro Paese in virtù delle quali essa assume un carattere speciale di massima tutela dell’interesse nazionale, quale il contrasto all’accumulo e reimpiego di capitali conseguiti illecitamente dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Cristiana Rossi
commercialista giudiziario
amministratore giudiziario






