LUGLIO 2025
Sta suscitando non poche polemiche la presunta disparità di trattamento che la giustizia sportiva starebbe riservando al caso delle plusvalenze riguardanti l’acquisto di Osihmen da parte del Napoli rispetto a quello delle plusvalenze effettuate dalla Juventus (alla fine sanzionata, come noto, con dieci punti di penalizzazione). In particolare, tifosi e giornalisti (e non solo) dibattono nei vari social su come sia possibile che, nel caso del club bianconero, il procuratore federale, non appena ricevuti gli atti penali, si sia mosso celermente per formulare l’istanza di revocazione della sentenza (che aveva a suo tempo prosciolto il club torinese) mentre, nel caso che riguarda il tesseramento del giocatore nigeriano da parte del Napoli, ciò non sia (ancora) avvenuto (ricordiamo che in questo caso gli atti penali sono arrivati sulla scrivania del procuratore federale Giuseppe Chinè al più tardi il 9 aprile scorso).
Taluni adombrano, una sorta di responsabilità omissiva a carico del citato procuratore federale, per non aver costui ancora preso una decisione e/o comunque reso fruibili al pubblico le eventuali determinazioni della procura federale su questo caso, a differenza di quanto accadde in quello che vide protagonista la Juventus.
Ciò detto, può ritenersi effettivamente sussistente questa asserita disparità di trattamento da parte della procura federale circa le due suindicate vicende sottoposte al suo vaglio?
La risposta è no.
Con l’ausilio della normativa federale vediamo di capirne il motivo.
Innanzitutto, va osservato che l’articolo 63 del codice di giustizia sportiva (CGS) concedeva al procuratore federale un termine “perentorio” (ovvero non procrastinabile) di 30 giorni dalla ricezione del carteggio penale per chiedere la revocazione della sentenza che a suo tempo aveva prosciolto il Napoli. Ora, nel caso in questione il termine scadeva al più tardi il 9 maggio scorso. Come evidenziato da chi scrive in un precedente articolo (clicca qui per leggerlo https://ius101.it/economia-e-finanza/plusvalenze-napoli-caso-osimhen/) non essendo stata resa nota dalla FIGC la richiesta di revocazione entro il citato 9 maggio scorso, ciò significa che il procedimento è stato archiviato.
Se così è, non ha senso parlare di disparità di trattamento rispetto al caso Juventus, ovvero di “giustizia a due velocità” (celere per la Juventus e lenta per il Napoli) giungendo perfino ad addebitare a Chinè una sorta di responsabilità omissiva per non essersi costui tuttora pronunciato in merito, perché è la stessa normativa federale che prevede l’archiviazione “automatica” del procedimento allo spirare del termine di 30 giorni dalla ricezione dei nuovi documenti. Proprio questo termine previsto dall’art. 63 del CGS è stato pensato per dare alla procedura di revocazione una tempistica certa e rapida, costituendo un argine normativo avverso una eventuale inerzia della procura federale. È quindi incontestabile che, a partire dal 10 maggio scorso (ovvero dallo scadere dei citati 30 giorni dalla ricezione degli atti penali), il caso “Osihmen” è da considerarsi chiuso in quanto archiviato in conformità alle regole del CGS (almeno per ciò che concerne il fronte sportivo).
Nonostante questo, è tuttavia legittimo chiedersi se il procuratore federale o comunque la FIGC siano obbligati a rendere nota l’avvenuta archiviazione nonché la relativa motivazione (che in questo caso non può che evidentemente essere costituita dal mancato rinvenimento negli atti penali di ulteriori rilevanti elementi di prova). Anche stavolta, per rispondere a questa domanda (che anima parecchi dibattiti sui social) faremo riferimento alle norme federali.
Ebbene, le stesse non soltanto non prevedono questo obbligo ma addirittura escludono la possibilità di una simile “pubblicizzazione”. In tal senso depone innanzitutto l’articolo 45 del CGS, il quale sottolinea la riservatezza che devono osservare gli organi della giustizia sportiva, vietando la divulgazione di informazioni su procedimenti in corso o conclusi (e quindi archiviati). Sempre in tale ottica, l’articolo 122, al comma 3, specifica poi che l’archiviazione viene comunicata soltanto ai soggetti indagati e a chi ha presentato la denuncia, senza quindi menzionare obblighi di renderla pubblica. Da questo apparato normativo si capisce chiaramente la volontà del legislatore federale di privilegiare la protezione della privacy degli incolpati rispetto agli obblighi di trasparenza delle decisioni federali.
Ciò è peraltro comune in contesti sportivi dove la reputazione e la riservatezza degli incolpati sono considerate prioritarie in situazioni che vedono i già menzionati essere prosciolti nella fase investigativa. Se la riservatezza ha la meglio sulla trasparenza nei casi di archiviazione, così non è in quelli nei quali il procedimento disciplinare possa invece comportare degli effetti “negativi” in capo agli incolpati.
Ed infatti le norme federali prevedono che in queste situazioni vengano resi pubblici, proprio per questioni di “trasparenza”, i relativi provvedimenti (ad es. deferimenti, sentenze rese dagli organi di giustizia sportiva, patteggiamenti e richieste di revocazione).
In particolare, l’articolo 13, comma 1, delle NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC) prevede che le decisioni adottate dagli organi ed enti operanti nell’ambito federale vadano pubblicate mediante comunicati ufficiali, affissi negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sul sito web della FIGC.
Per inciso, la pubblicazione tramite Comunicato Ufficiale è il metodo ufficiale per rendere note le decisioni. In definitiva, allo stato, la normativa FIGC non soltanto non prevede alcun obbligo, in capo alla stessa, di rendere pubblico se un procedimento disciplinare è stato archiviato e con quale motivazione, ma esclude, altresì, la possibilità stessa di tale pubblicizzazione. Ciò rende del tutto fuori luogo le richieste che taluni sembrano intenzionati ad avanzare alla FIGC di rendere pubbliche le motivazioni dell’archiviazione del caso Osihmen. Ed infatti, per fornire un riscontro positivo ad una simile richiesta, gli organi federali dovrebbero infrangere le regole vigenti (di cui abbiamo detto) che essi sono però ovviamente tenuti ad osservare. Tuttavia, nell’ottica di una riforma della giustizia sportiva (di cui tanto si parla in questi giorni) non si può escludere che il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza, che vede, nei casi di archiviazione, prevalere al momento la prima sulla seconda, non possa, in futuro, subire un ripensamento.
Michele La Francesca
avvocato






