DICEMBRE 2025
Nella recentissima audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ha riportato al centro del dibattito pubblico uno dei momenti più delicati della storia giudiziaria italiana: la gestione del dossier “mafia-appalti” e il ruolo chiave svolto in un periodo cruciale che anticipò le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Le parole del procuratore, pronunciate con un rigore che non concede attenuanti, hanno riaperto una ferita rimasta per anni sotto la superficie: secondo De Luca, nel 1992 la Procura di Palermo non diede seguito alle indagini come avrebbe dovuto, con un’affermazione che travalica la dimensione cronistica e riapre il discorso sulle responsabilità istituzionali e sulle vulnerabilità strutturali che avrebbero inciso sulla protezione dei magistrati più esposti nella lotta a Cosa nostra. Non solo la mafia come autore materiale, dunque, ma un insieme di condizioni ambientali e istituzionali che avrebbero agevolato la tragica parabola di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Il cuore della vicenda è rappresentato dal lavoro svolto dai Carabinieri del ROS tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, quando furono documentati i collegamenti tra importanti imprese del settore degli appalti, ambienti politico-amministrativi e vertici di Cosa nostra. Il materiale raccolto aveva una carica destabilizzante evidente: metteva in discussione assetti economici consolidati, toccava reti imprenditoriali e relazioni politiche di altissimo livello e svelava meccanismi di infiltrazione mafiosa nella gestione delle risorse pubbliche. Ma tutto questo non si dimostrò sufficiente a far sì che l’ufficio palermitano avviasse indagini più incisive e concrete che scavassero oltre la superficie, e lontano dall’essere un semplice errore amministrativo, si risolse in un isolamento operativo di Falcone e Borsellino che assume un rilievo giuridico concreto, diventando un elemento chiave per valutare la reale protezione istituzionale offerta agli organi inquirenti.
Nell’organizzazione giudiziaria, il magistrato che affronta la criminalità organizzata necessita non solo dell’indipendenza formale sancita dall’art. 101 della Costituzione, ma anche di un contesto operativo che garantisca effettivo sostegno, unità interna, coordinamento investigativo e protezione istituzionale. Un ufficio diviso, incapace di sostenere i suoi componenti più esposti, crea un vuoto strutturale che indirettamente facilita l’azione dei gruppi criminali. E quando il magistrato è isolato, sovraesposto mediaticamente e contestualmente privato degli strumenti organizzativi necessari, l’istituzione perde la propria funzione di scudo e diventa, suo malgrado, parte del problema. Le osservazioni di De Luca, allora, assumono una dimensione sistemica ciò che non fu fatto nel 1992 non appartiene alla sola responsabilità individuale, ma al malfunzionamento di un intero apparato. Un passaggio particolarmente delicato riguarda quelle condotte definite “inopportune” e riferite ad alcuni magistrati dell’epoca, soprattutto in relazione a movimenti immobiliari che coinvolgevano società riferibili a soggetti poi risultati vicini alla mafia. Non si tratta, secondo De Luca, di contestare reati, oggi comunque prescritti, ma di valutare l’impatto disciplinare e deontologico di comportamenti privati che potevano generare situazioni di oggettivo conflitto di interessi.
Il diritto disciplinare non punisce solo ciò che è penalmente rilevante, ma anche ciò che compromette la fiducia dei cittadini nell’imparzialità dell’istituzione giudiziaria, e la magistratura deve essere, e manifestarsi come tale, pienamente indipendente: qualsiasi comportamento che la collochi in contesti opachi mina la credibilità dell’azione penale e apre la strada a potenziali ingerenze esterne. In un contesto di criminalità organizzata, l’inopportunità non è un peccato veniale, ma un fattore strutturale di rischio. Sotto il profilo processuale, il rilancio dell’indagine, tuttavia, comporta numerosi problemi tecnici. La riapertura di un fascicolo archiviato richiede la presenza di “nuovi elementi” dotati di effettiva portata dimostrativa, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e non è sufficiente che un fatto emerga successivamente, quanto che esso introduca una prospettiva probatoria prima non valutabile o che, comunque, modifiche significativamente il quadro investigativo precedente. Senza considerare il tempo trascorso, che rende necessario accertare con attenzione l’integrità degli atti, la correttezza delle modalità di conservazione e la possibilità di utilizzare materiali raccolti con strumenti investigativi tipici di un’altra fase del procedimento. Ancora più delicata è, poi, la questione relativa alla responsabilità derivante dall’omissione di attività investigative, dall’omissione di atti d’ufficio all’omessa denuncia, che risulterebbero oggi prescritte, aprono alla possibilità di un esame di natura istituzionale o disciplinare.
L’ordinamento dell’autogoverno della magistratura, infatti, si basa su principi di correttezza e diligenza che vanno oltre la dimensione penale, e nella ricostruzione di De Luca, anche la mancata vigilanza o la sottovalutazione dell’importanza di un’indagine appaiono come idonee a configurare una responsabilità qualificata sotto il profilo storico-giuridico, se non più sotto quello sanzionatorio. La verità giudiziaria, in casi come questo, può non coincidere con la verità storica, ma entrambe costituiscono un patrimonio imprescindibile per un ordinamento che si definisce democratico. Un capitolo a parte rappresenta la cosiddetta “pista nera”, per anni evocata come possibile interpretazione alternativa delle stragi, e che il procuratore De Luca ha invece definito priva di consistenza probatoria, perché prive di riscontri. Il sistema processualpenalistico impone che la verifica delle prove sia rigorosa, escludendo indizi vaghi, testimonianze incoerenti o informazioni non confermate, che non distolga l’attenzione dagli elementi veramente rilevanti e che non si formi in un contesto istituzionale frammentato e poco chiaro. Ed è su tale ultimo assunto che la riapertura dell’inchiesta assume una dimensione che supera il profilo strettamente penale, ponendosi come un atto che investe l’equilibrio costituzionale tra poteri dello Stato, il ruolo del pubblico ministero quale garante dell’obbligatorietà dell’azione penale e la funzione della Commissione antimafia quale organo parlamentare incaricato di operare al confine tra verità giudiziaria e verità politica.
L’intervento di De Luca non fa altro che rafforzare, implicitamente, il principio dell’art. 112 della Costituzione, per cui la repressione dei reati non può essere condizionata da valutazioni estranee alla legalità, e l’omesso esercizio dell’azione penale non è contemplabile in nessun caso: la riapertura dell’indagine assume, dunque, il carattere di una riparazione istituzionale, finalizzata a ripristinare un tratto della memoria giuridica che negli anni si è andato man mano indebolendo.
Rileggendo il dossier “mafia-appalti” attraverso le parole del Procuratore De Luca, gli eventi del 1992 emergono come un monito per le Istituzioni: senza coesione, rigore e controllo etico, anche un ufficio giudiziario può diventare un punto debole contro Cosa nostra. Le esitazioni e le sottovalutazioni di allora dimostrano che ogni inerzia favorisce corruzione, intimidazione e violenza, e nella lotta alla criminalità organizzata non c’è spazio per alcun tentennamento.
Ed allora, il dossier ritrovato diventa quella prova che “mette alla prova” la capacità della nostra Repubblica di confrontarsi con le proprie omissioni, di distinguere tra ciò che è stato l’errore umano e la crisi sistemica delle istituzioni, riconducendo l’azione della Giustizia ai principi incarnati da Falcone e Borsellino: perché la ricerca della verità su quello che accadde nel 1992 non è soltanto un atto di giustizia nei confronti del passato, ma una condizione necessaria per la riaffermazione dello Stato di diritto.
Mariangela Di Biase
avvocato






