MARZO 2026
Mancano oramai pochi giorni alle date in cui i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere il loro voto per confermare o meno la riforma costituzionale in tema di Giustizia. Bisogna dunque richiamare alcuni punti fondamentali per aiutare a meglio comprendere il tema e la sua importanza. Intanto, e’ fuorviante parlare di Riforma della Giustizia, annettendo a questa espressione risultati salvifici che non le sono propri, quali l’eliminazione dell’enorme carico processuale penale, la limitazione della lunghezza dei procedimenti, il reperimento delle risorse mancanti ed in particolare il superamento della cronica carenza di personale di cancelleria che paralizza il lavoro dei magistrati. Queste finalita’ dovranno essere raggiunte con leggi ordinarie cui si spera il parlamento si dedichi al piu’ presto, ma non sono lo scopo della riforma. Pertanto quando i sostenitori del NO la denigrano osservando che non otterra’ tali risultati, dicono una ovvieta’ , sapendo di usare maliziosamente un argomento inconferente.
La riforma, infatti, e’ concepita per ridisegnare l’ordinamento della magistratura penale in modo da correggere gli attuali squilibri Dal riequilibrio effettivo tra le figure processuali penali derivera’ col tempo, “ingranando” la riforma, il risultato voluto nell’interesse dei cittadini: sentenze penali piu’ equlibrate, in un sistema piu’ liberale e democratico come volevano i padri costituenti. E’ questa la ragione per cui e’ molto importante che tutti vadano a votare, avendo davvero questa volta gli elettori , tra le loro mani , lo strumento per far crescere l’assetto democratico del Paese, intervenendo direttamente in una questione che riguarda tutti: il migliore funzionamento della Giustizia penale.
Ed allora, in sintesi, che cosa e’, e che cosa non e’, questa riforma?
1) e’ una riforma PER I CITTADINI, come appena detto, che otterranno decisioni piu’ equilibrate da parte di magistrati liberi da influenze politiche, che avranno fatto carriera per meriti professionali e saranno adeguatamente sanzionati laddove commettano illeciti disciplinari.
2) e’ una riforma PER la Costituzione, e non CONTRO la Costituzione come affermano i suoi detrattori.
In ossequio alla 7 ^ disposizione transitoria Cost. , che appunto lasciava spazio alle modifiche dell’ordinamento giudiziario in linea con i nuovi principi fondativi dello stato di diritto liberale e democratico nato nel 1948, essa attua la netta distinzione tra le figure del P.M. e del Giudice, distinzione gia’ insita nella riforma Vassalli (istitutiva nel 1989 del nuovo rito di procedura penale accusatorio, in cui la prova deve formarsi davanti al Giudice che la valuta al cospetto di P.M. e Difesa da lui equidistanti). Soprattutto, essa attua finalmente il dettato costituzionale dell’art. 111 Cost., introdotto (senza lagnanze di alcuno…) nel 1999, che statuisce la regola del c.d. “giusto processo”, in cui le parti (P.M. e Difesa) si affrontano nel contraddittorio in condizioni di parita’ davanti al Giudice TERZO e IMPARZIALE.
Norma di fatto tuttora inapplicata poiche’, in barba al dettato costituzionale, P.M. e Giudice continuano a nascere e crescere nella stessa “casa” (unico concorso per l’ammissione in magistratura, unico tirocinio) con la medesima formazione culturale e le inevitabili ricadute sul piano del condizionamento psicologico. Che poi di fatto tali figure abbiano funzioni oggi separate (potendo trasmigrare dall’uno all’altro ruolo solo una volta con precisi limiti) non sana certamente questa contraddizione di fondo, perche’ all’evidenza un conto e’ avere funzioni distinte, tutt’altro conto e’ avere carriere distinte. La imparzialita’ e terzieta’ del Giudice volute dalla Costituzione non possono prescindere dalla separazione delle carriere.
3) e’ una riforma non CONTRO ma PER la magistratura, poiche’ tende a maggiormente preservarla dal condizionamento del potere politico, e quindi ha uno scopo esattamente contrario a quello ipotizzato dai suoi detrattori, ossia la volonta’ di controllo della politica sull’ordine giudiziario.
Infatti, negli organismi che disegna (i due CSM conseguenti alla separazione delle carriere, e l’Alta corte di disciplina) e’ garantita (come oggi) la maggioranza dei componenti togati mentre la componente parlamentare (come oggi) e’ stabilita soltanto a salvaguardia del principio democratico dell’equilibrio dei poteri (onde evitare… un governo di magistrati!). Ma, soprattutto, la composizione di tali organi non risultera’ piu’ da elezioni , bensi da estrazione a sorte, strumento idoneo a garantire, attraverso la casualita’, una reale indipendenza dei designati rispetto ad influenze politiche. Sotto questo aspetto la riforma e’ certamente CONTRO le correnti della ANM , che di fatto da decenni controllano le elezioni dei componenti togati del CSM formando le liste elettorali, e ne hanno cosi’ inquinato l’originario disegno costituzionale introducendovi , dall’interno , quel controllo politico che la Costituzione intendeva impedire. Non e’ un caso che la ANM sia scesa in campo formando il Comitato del NO (cosi’ certificando una volta per tutte il proprio indebito ruolo politico) e cercando in tutti i modi di opporsi alla riforma. Ne va della sua sopravvivenza.
Non si vogliono qui ripercorrere le singole obiezioni avanzate da detto comitato, ma e’ necessario sottolineare che esse non si basano sulle norme che criticano, ma su ipotesi futuribili e allarmistiche circa le loro ipotetiche conseguenze, unicamente tese a suscitare sconcerto e paura nei cittadini. Ad esempio facendogli credere che il P.M. diventera’ un super poliziotto agli ordini dell’esecutivo , esclusivamente dedito all’esercizio dell’accusa, a costo di falsificare le prove. Mentre la riforma lascia intatta l’attuale figura del P. M. quale “tutore della legalita’”, anche nell’interesse dell’indagato/imputato (art. 358 c.p.p.). La capziosita’ delle argomentazione appare poi evidente quando i “soldatini della ANM” si oppongono al metodo del sorteggio (magari avendolo invocato in passato… indice di debole memoria!), o quando snocciolano numeri percentuali, comparativi con altri paesi europei, nel tentativo di dimostrare l’efficienza dell’attuale sistema disciplinare affidato al CSM : il cui fallimentare risultato e’ sotto gli occhi di tutti.
Il fatto e’ che quando, come ora, i consiglieri togati del CSM devono rispondere ad un elettorato, anziche’ limitarsi a fare il loro lavoro di alta amministrazione della carriera dei colleghi (come voleva l’originario impianto costituzionale) , e’ inevitabile che le scelte in tema di carriera (trasferimenti, assegnazione di incarichi direttivi, etc.) rischino di essere distorte dalla necessita’ di compiacere la base elettorale : ebbene, il sistema ha il dovere di impedire questo rischio. Con la riforma , chi fara’ carriera lo fara’ per meriti effettivi , non per meriti correntizi.
Idem dicasi per la funzione disciplinare: e’ lapalissiano che essa debba essere svolta da un organismo diverso da quello che si occupa di progressione di carriera, e che anch’esso debba essere composto in modo da evitare il rischio di “salvare gli amici e affossare i nemici”, per condizionamento correntizio. In conclusione : gli elettori leggano gli 8 articoli della legge e ne traggano le ovvie conclusioni, senza ascoltare le menzognere fantasie del comitato del NO della ANM, che pare esprimere non gia’ l’interesse del cittadino ad un migliore funzionamento della giustizia penale , quanto l’interesse a perpetuare il proprio esercizio di potere tramite il sistema delle correnti.
Donatella Masia
già Sostituito Procuratore






