La vita di un’azienda è ricca di eventi di diverso tipo e natura che contribuiscono al raggiungimento dell’oggetto sociale, mediante l’esercizio da parte dell’imprenditore dell’attività economica con più o meno successo. Gli eventi negativi però possono essere talmente impattanti al punto di comprometterne definitivamente la permanenza sul mercato di riferimento. Ciò può provocare la liquidazione giudiziale – un tempo chiamata fallimento – ovvero una procedura concorsuale di natura civile che però determina automaticamente l’apertura di un procedimento penale a carico dell’imprenditore, al quale viene contestato il reato di bancarotta. E mentre la disciplina civilistica è stata modificata ed adeguata ai tempi moderni con l’introduzione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, la previsione penale che ne deriva è rimasta ancorata a disposizioni normative ormai non conformi con l’evoluzione della società moderna. Non è raro, ad esempio, che l’imprenditore non riesca a superare la crisi aziendale originata dai fortissimi ritardi nei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni e che, proprio a causa delle fatture emesse per richiedere alle stesse amministrazioni detti pagamenti, si trovino anche stretti nella morsa di un fisco che non ha pietà per nessuno. Purtroppo, diverse volte le cronache ci hanno rappresentato queste estreme situazioni non poi così rare, senza però che abbiamo suscitato un pronto intervento sulla normativa penale e fiscale a tutela della dignità e della vita umana così come anche sancita dalla nostra Carta costituzionale perché a dire tutta la verità, quando lo Stato arriva a prendere la vita di una persona per sanarne le relative posizioni debitorie, beh, il vero fallito è proprio lui ovvero l’intera collettività! E che dire della bancarotta documentale?!
Oggi i sistemi informatici aziendali costituiscono sempre più il fulcro di scambio delle informazioni relative alla rilevazione dei fatti di gestione non soltanto nelle scritture contabili aziendali, ma anche e soprattutto per quel che riguarda il canale telematico di interscambio mediante il quale nel giro di pochi minuti, con un semplice clic, l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione le necessarie informazioni per determinare – in tempo reale si potrebbe dire – il volume di affari delle aziende, mentre la disponibilità su file digitale offerta dai servizi bancari integra le operazioni di contabilità generale rilevate negli estratti conto, ai quali le agenzie fiscali hanno libero accesso. Ciò suggerisce una domanda, è davvero ancora utile e sostenibile la previsione di una bancarotta documentale quando il curatore può agevolmente ed in via telematica – quindi a costo zero – acquisire tutte le informazioni idonee a ricostruire il volume d’affari aziendale?! A mio parere la tecnologia ovviamente aiuta l’imprenditore nel tenere correttamente le scritture contabili nonché l’eventuale curatore a verificarne agevolmente la tenuta delle stesse in guisa tale da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Gli esempi sopra riportati, insieme ai più diversi casi della vita cui l’imprenditore è oggettivamente incolpevole per eventi non da lui dipendenti e/o controllabili – ci suggeriscono quindi l’urgenza della modifica della normativa penale, e con l’aiuto dell’Avv. Cesare Placanica responsabile Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo UCPI già Presidente dello stesso, intendiamo chiarire le realtà imprenditoriali come vissute attualmente nelle aule di giustizia senza trascurare il costo economico dei procedimenti penali anche in termini di tempi e di efficienza del sistema giudiziario riferito in particolare a questa tipologia di reato.
Avvocato cosa accade nelle aule di giustizia nei processi di bancarotta? Quanti processi potrebbero essere evitati poiché riferiti a situazioni oggettive di insolvenza senza una concreta volontà e responsabilità dell’imprenditore nel frodare i creditori sociali?
Il reato di bancarotta è un reato proprio, che può commettere solo l’imprenditore. Dobbiamo però considerare che nelle aule di giustizia, la casistica del tipo di imprenditore imputato di bancarotta fraudolenta è la più eterogenea. Infatti, si procede nei confronti del grande imprenditore titolare del gruppo finanziario che commette atti distrattivi con implicazioni anche internazionali e si procede, nello stesso modo e con gli stessi strumenti, nei confronti del piccolo imprenditore che ha magari avuto difficoltà nella gestione dell’impresa, ad esempio perché pressato da un fisco che esige la tassazione dovuta immediatamente e sul dato numerico del fatturato, non contemplando eventuali ma frequentissimi ritardi nei pagamenti di clienti e fornitori. Ora, il sistema penale che abbiamo prescelto è quello del diritto penale del fatto. E i fatti di bancarotta non sono tutti uguali. Il sistema dovrebbe quindi consentire di operare dei distinguo e utilizzare alternativamente strumenti repressivi nei confronti dell’imprenditore che agisce in frode dei creditori o con strumenti premiali e di sostegno all’impresa nei confronti dell’imprenditorie in incolpevole difficoltà e che intenda risanare le sorti delle proprie società.
Quali pene prevede il nostro ordinamento per il reato di bancarotta? E qual è l’elemento che costituisce un aggravante?
Il reato di bancarotta fraudolenta è tra quelli puniti più severamente dal nostro ordinamento. Il legislatore ha infatti previsto una pena altissima, sia nel minimo che nel massimo. La forbice edittale è infatti da 3 a 10 anni di reclusione. Nell’architettura della fattispecie è poi prevista l’operatività di una aggravante che, nella prassi giurisprudenziale, sussiste quasi automaticamente e che è quella dell’ingente danno patrimoniale. In tali casi, la pena è aumenta fino alla metà, potendo raggiungere il minimo di 4 anni e 6 mesi ed arrivare ad un massimo di 15 anni di reclusione. Questo, nella pratica, importa il fondato rischio che anche un incensurato finisca in carcere.
Qual è la grave problematica legata al tempo di prescrizione che si verifica relativamente a questo reato?
Il reato di bancarotta fraudolenta ha un tempo di prescrizione lunghissimo. Il termine è infatti di dodici anni e mezzo nell’ipotesi base altrimenti, nell’ipotesi aggravata, arriva a quasi 19 anni. Considerando il tempo di commissione del reato, a mio avviso, occorre però sviluppare una riflessione. L’indagine penale inizia dopo che interviene la sentenza civile dichiarativa del fallimento, che costituisce condizione obiettiva di punibilità e che determina il momento consumativo del reato. Il che, nella pratica, vuol dire che il processo penale giunge al suo compimento a distanza di moltissimi anni rispetto alla commissione dei fatti. Ed in tal senso, proprio in casi come questi, sovente accade che l’uomo del reato non sia lo stesso uomo che sconterà la pena.
A suo parere qual è l’intervento opportuno che il legislatore dovrebbe considerare sul tema, in riferimento anche all’economicità della gestione del sistema giustizia?
Negli ultimi anni, una serie di riforme ha iniziato ad intaccare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. In questo senso, è stato previsto che per i fatti di particolare tenuità non si proceda al giudizio, operando una causa di non punibilità che risponde alla concezione gradualistica del reato e rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità del diritto penale. Ecco, analoga valutazione dovrebbe essere oggi possibile per le ipotesi di bancarotta di minore allarme sociale. O, quantomeno, rispetto a quei responsabili che abbiano comunque offerto un contributo minimo alla realizzazione dell’evento. L’attuale regime giuridico, che costruisce il delitto come reato di pericolo, anticipando la soglia di punibilità, non consente di operare alcuna distinzione e non prende in alcuna considerazione l’effetto concreto che il singolo atto ha esercitato sullo stato di decozione dell’impresa. Il sistema dovrebbe invece consentire di valutare se un certo fatto distrattivo ha inciso solo in minima parte, sotto lo stretto profilo fenomenico, nel determinare il dissesto del veicolo societario. Analogamente, ritengo che una ormai improrogabile riforma dovrebbe prevedere seri meccanismi premiali a vantaggio dell’imprenditore virtuoso che intenda risanare la propria situazione debitoria.
Ed invero, poiché il bene giuridico protetto dalla norma è la tutela del ceto creditorio, bisogna stimolare l’imprenditore prevendendo delle cause espresse di non punibilità per chi ripari integralmente il danno. In questo senso, ritengo che un serio intervento di riforma sia ormai improcrastinabile.
Cristiana Rossi
commercialista






