APRILE 2026
Nel dibattito sulla vendita di San Siro si continua a parlare di «turbativa d’asta» come se fosse stata indetta una vera gara pubblica. È un’impostazione che rischia di risultare fuorviante: si sta costruendo un caso penale su una premessa che, alla prova dei fatti, non regge. Il percorso scelto dal Comune di Milano è stato lineare: interlocuzione diretta con AC Milan e FC Internazionale Milano, definizione condivisa di progetto e prezzo, e solo alla fine un avviso pubblico per verificare l’interesse di eventuali terzi. Quell’avviso non era una gara con offerte competitive e aggiudicazione, ma una semplice manifestazione di interesse. Lo consente espressamente l’art. 4, comma 13, del d.lgs. 38/2021. La norma è stata introdotta proprio per incentivare lo sviluppo degli impianti sportivi e privilegia le società utilizzatrici con l’obiettivo di patrimonializzarle. L’idea del legislatore è chiara: consentire ai club di iscrivere lo stadio a bilancio come asset strategico, facilitando investimenti privati invece di gravare sulla finanza pubblica. In questo quadro normativo la negoziazione diretta non è un’anomalia, ma lo strumento ordinario previsto dalla legge. Solo qualora fossero emersi più soggetti interessati sarebbe scattata una procedura comparativa. L’avviso del Comune ha quindi avuto valore di “market test” accessorio.
È vero che la rapidità della procedura ha sollevato perplessità legittime. Tuttavia due elementi tecnici rafforzano la solidità dell’operazione: il prezzo è stato validato dall’Agenzia delle Entrate e il Comune ha imposto, nel corso della trattativa, una riduzione significativa dell’indice edificatorio e delle volumetrie. Segni concreti di un confronto reale, non puramente formale. Sul piano penale le implicazioni sono chiare. La turbativa d’asta (art. 353 c.p.) presuppone una competizione effettiva tra più offerenti, che in questo caso non è mai esistita per scelta esplicita del legislatore.
Anche a voler spostare l’attenzione sulla fattispecie prevista dall’art. 353-bis c.p., relativa alla turbativa del procedimento di scelta del contraente, il nodo non cambia nella sostanza. Si tratta infatti di un reato che colpisce non la gara in sé, ma la fase precedente, cioè la costruzione delle regole con cui l’amministrazione individua il proprio contraente. Perché possa configurarsi, è necessario dimostrare un’alterazione artificiosa di tali regole al di fuori del perimetro di legge: un’ipotesi difficilmente sostenibile nel caso in esame, proprio perché è la stessa normativa sugli stadi ad autorizzare la via negoziata.
Né durante il market test né negli anni precedenti sono emerse proposte alternative concrete. Senza un mercato realmente contendibile, l’idea di una “procedura pilotata” perde gran parte della sua forza. La rapidità della trattativa, infine, si spiega con ragioni oggettive: il rischio del vincolo storico-culturale, la disponibilità dei club a valutare sedi alternative fuori Milano e la necessità di evitare uno stallo prolungato che avrebbe danneggiato la città.
Resta infine la contestazione della rivelazione di segreti d’ufficio. Anche qui, però, il punto è tecnico: non tutte le informazioni non pubblicate sono “segrete” in senso penale. Perché si configuri il reato (art. 326 c.p.) serve un vero vincolo di riservatezza, che in procedimenti di questo tipo — destinati alla pubblicità — è spesso limitato. E, in ogni caso, anche l’eventuale sussistenza del reato non comporterebbe automaticamente l’annullamento della vendita, che richiederebbe la prova di un’incidenza concreta sulla procedura.
Si può discutere la scelta politica del Comune, le volumetrie del progetto e le tempistiche adottate. Ma trasformarle automaticamente in un illecito penale significa ignorare sia la lettera sia lo spirito della legge sugli stadi. Più che una forzatura della procedura, qui sembra esserci una forzatura dell’interpretazione.
Michele La Francesca
avvocato
TUTTE LE NOTIZIE SU GIUSTIZIA






