MAGGIO 2026
Le ultime indiscrezioni sull’inchiesta relativa a ipotesi di condizionamento nelle designazioni arbitrali hanno riportato l’attenzione su una serie di circostanze oggetto di approfondimento da parte della Procura, tra cui la ricostruzione di alcuni contatti e la presunta riunione del 2 aprile 2025, rispetto alla quale gli investigatori stanno cercando di chiarire la presenza dei soggetti coinvolti. In questo contesto si inserisce anche la posizione di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter, recentemente ascoltato dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti in corso. L’audizione, secondo quanto attualmente emerso, sarebbe avvenuta mantenendo lo status di persona informata sui fatti e non quello di indagato. Il dato che emerge con maggiore rilievo, allo stato delle informazioni disponibili, è proprio questo: Schenone risulta essere stato sentito senza alcuna modifica della sua posizione processuale. Un elemento che assume significato nell’ambito delle garanzie previste dal codice di procedura penale.
Da oltre un anno la Procura sta svolgendo approfondimenti attraverso intercettazioni, acquisizioni documentali, verifiche sugli accessi e audizioni di diversi soggetti appartenenti al mondo arbitrale e calcistico. In un contesto di questo tipo, la posizione delle persone sentite viene definita progressivamente sulla base degli elementi raccolti. Nel sistema processuale italiano, tuttavia, esiste un principio di fondo: quando nel corso di un’audizione emergono concreti elementi che possano far ipotizzare un coinvolgimento nel reato, non è possibile proseguire come se si trattasse di una semplice persona informata sui fatti. È questo il significato dell’articolo 63 del codice di procedura penale, che impone l’interruzione dell’esame e l’attivazione delle garanzie difensive.
La norma è espressione di un principio chiaro: la qualifica di persona informata sui fatti non può essere utilizzata per acquisire dichiarazioni da chi, di fatto, risulti già potenzialmente coinvolto nei fatti oggetto di indagine. In questo quadro, non sarebbe conforme al sistema attribuire al pubblico ministero una scelta discrezionale dello status del soggetto in base a valutazioni di opportunità investigativa, ad esempio per evitare l’attivazione delle garanzie difensive proprie della persona sottoposta a indagini. L’ordinamento non consente un simile utilizzo “strategico” delle qualificazioni processuali.
Qualora, infatti, fossero già emersi elementi concreti di possibile responsabilità e l’audizione fosse proseguita senza applicare l’art. 63 c.p.p., le dichiarazioni eventualmente rese potrebbero risultare inutilizzabili nel processo. Inoltre, una gestione non conforme a tali presupposti potrebbe essere valutata anche sotto il profilo disciplinare per il pubblico ministero. Un ulteriore profilo rilevante è rappresentato dall’articolo 335-quater c.p.p., che consente alla difesa di chiedere la retrodatazione dell’iscrizione nel registro degli indagati qualora si ritenga che questa sia stata effettuata tardivamente rispetto al momento in cui erano già presenti elementi sufficienti. Un istituto che può incidere sulla tenuta degli atti investigativi successivi.
Naturalmente, il fatto che un soggetto venga sentito come persona informata sui fatti non esclude che possa successivamente assumere la qualifica di indagato, qualora emergano nuovi elementi nel corso delle indagini. Tuttavia, allo stato delle informazioni disponibili, dopo oltre un anno di attività investigativa, intercettazioni e audizioni, il mantenimento di tale status rappresenta un dato significativo. Non risultano infatti elementi noti che abbiano determinato l’iscrizione di Giorgio Schenone nel registro degli indagati. Una circostanza che, allo stato, lascia ritenere che gli investigatori non abbiano ancora ravvisato indizi sufficienti per ipotizzare un suo coinvolgimento nel perimetro delle ipotesi oggetto di approfondimento. In questa prospettiva, l’aspetto più rilevante non è tanto l’audizione in sé, quanto il fatto che essa è avvenuta senza un’evoluzione della posizione processuale del soggetto ascoltato, elemento che assume rilievo proprio alla luce delle garanzie previste dall’ordinamento.
Michele La Francesca
Avvocato






