È passato in sordina il patteggiamento concordato dal Napoli e dal suo Presidente con la procura FIGC per il “caso Simonelli”. Nessuna testata giornalistica ne ha infatti dato risalto nonostante la vicenda avesse inizialmente destato un certo clamore in quanto era stata ipotizzata una possibile penalizzazione per la società azzurra di almeno tre punti. Come si ricorderà, il Napoli, nel dicembre dello scorso anno, aveva presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere in via d’urgenza la destituzione dell’allora neo eletto presidente della lega Ezio Simonelli. Si era quindi ipotizzata la violazione dell’articolo 34 del codice di giustizia sportiva (CGS) che vieta ai tesserati adire la giustizia ordinaria senza il consenso della Figc (c.d. “vincolo di giustizia”).
Dopo tale iniziale clamore (alimentato dal fatto che una penalizzazione di qualche punto avrebbe potuto incidere nella serrata lotta con l’Inter per la conquista del tricolore), nulla è però più trapelato fino allo scorso 14 agosto, data in cui la Figc ha pubblicato un comunicato ufficiale con il quale ha dato atto che il procedimento disciplinare, che si era conseguentemente avviato a carico del Napoli e del suo presidente, si è concluso con il patteggiamento di un’ammenda, sia da parte del club partenopeo (euro 54.445,00) sia da parte di Aurelio de Laurentiis (euro 22.223,00). Riassunti i fatti, la vicenda impone alcune riflessioni che riguardano questo tipo di sanzione applicata al Napoli.
Dal comunicato della Figc apprendiamo che all’esito delle indagini, alla società neo campione d’Italia ed al suo presidente, oltre alla violazione dell’art. 4 del CGS (per la presunta violazione degli obblighi di correttezza e lealtà sportiva) è stata contestata la violazione del suindicato art. 34, comma 1 del CGS.
Quest’ultima norma prevede in capo alla società che la trasgredisce una penalizzazione che non può essere inferiore a 3 punti (“almeno 3 punti in classifica” recita la disposizione in parola).
Il carattere tassativo circa la misura minima della sanzione è confermata dalla stessa giurisprudenza sportiva, la quale, proprio nel caso di violazione del vincolo di giustizia, esclude, con specifico riguardo alla penalizzazione, un libero ed arbitrario potere del giudice nella commisurazione della sanzione al di sotto del minimo indicato dalla norma in considerazione dell’esigenza di “garantire la regolarità del campionato, nell’interesse delle altre società che ad esso partecipano e sulle quali la richiesta di rideterminare discrezionalmente la penalizzazione in misura inferiore al minimo edittale finirebbe per incidere” (v. decisione CFA .n. 57/CFA/2022-2023/D).
Se così è, viene a questo punto da chiedersi come sia stato allora possibile per il Napoli “chiudere la partita” con la sola sanzione dell’ammenda. La risposta sta nella formulazione dell’articolo 126 del CGS. Tale norma consente infatti al soggetto indagato di concordare con la Procura Federale – prima del deferimento – una sanzione ridotta fino alla metà (o anche oltre se ricorrono delle circostanze attenuanti) ovvero “commutata” in altra di diverso tipo. È chiaro che, nel caso di cui parliamo, il Napoli, avendo ottenuto l’applicazione della sola ammenda, ha usufruito della “commutazione” della squalifica in ammenda. Anche se tutto questo è del tutto lecito, l’epilogo di questa vicenda pone però qualche interrogativo sulla reale efficacia dell’effetto deterrente che le sanzioni federali dovrebbero possedere.
É incontestabile, infatti, che la commutazione della pena (da penalizzazione in ammenda) attualmente prevista, come detto, dall’art.126 del CGS, potrebbe paradossalmente costituire un incentivo a trasgredire le regole federali, visto che i potenziali trasgressori avrebbero comunque la possibilità di “farla sostanzialmente franca”, confidando, male che vada, in un successivo patteggiamento che porti all’applicazione della sola sanzione pecuniaria.
E ciò anche nei casi, come quello in esame, in cui gli organi di giustizia sportiva non avrebbero potuto – nel caso in cui la vicenda fosse giunta al loro cospetto – far scendere la sanzione (penalizzazione) al di sotto di quanto previsto dalla norma che la prevede (ovvero al di sotto di tre punti).
Ad avviso di chi scrive appare quindi di stringente necessità (per scongiurare un’inevitabile perdita di credibilità della giustizia sportiva) un intervento della FIGC volto a modificare l’articolo 126 del CGS, eliminando la possibilità della “commutazione” della pena o comunque a renderla ammissibile solamente in quei casi in cui le sanzioni previste dalle norme di riferimento non prevedano “tassativamente” l’applicazione di una penalizzazione al trasgressore in una determinata misura.
Michele La Francesca
avvocato






