Il Napoli penalizzato

Napoli: per il caso “Simonelli” il club rischia sei punti di penalizzazione

Come riportato alcune settimane fa dagli organi d’informazione, il Napoli rischierebbe tre punti di penalizzazione per una presunta violazione della clausola compromissoria. Ciò a causa dell’avvenuta presentazione al Tribunale di Milano di un ricorso volto ad ottenere, in via urgente (in forza dell’art. 700 del Codice di procedura civile), la destituzione del neoeletto presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Tale ricorso, si è detto, avrebbe dovuto essere invece inoltrato alla Camera Arbitrale proprio alla luce della vigente clausola compromissoria. Per una plausibile ricostruzione di quanto accaduto possiamo fare riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Simonelli al termine dell’ultima assemblea di Lega. Da tali dichiarazioni si evince che De Laurentiis aveva presentato il citato ricorso al Tribunale di Milano anziché alla Camera Arbitrale, confidando di non violare la clausola compromissoria, visto che al momento del deposito dell’atto in questione, il neo eletto Presidente della Lega non sarebbe stato ancora da considerare un “tesserato” (o comunque un soggetto in qualche modo già esplicante attività rilevante secondo l’ordinamento federale in base a quanto previsto dall’art. 30 dello statuto FIGC) non essendo in quel momento ancora avvenuta la sua formale investitura mediante la “proclamazione”.

Sempre dalle dichiarazioni di Simonelli, emerge che De Laurentiis ha successivamente rinunciato al ricorso in quanto lo stesso si sarebbe poi reso conto che, anche senza una formale proclamazione, la presidenza viene comunque assunta automaticamente in base al risultato delle elezioni e che quindi, se non avesse ritirato il ricorso, ciò avrebbe portato alla violazione della clausola compromissoria. Ma l’aver ritirato il ricorso, mette il club partenopeo (nonché lo stesso De Laurentiis) al riparo da conseguenze disciplinari? Secondo quanto riportato dai media, il club azzurro sarebbe apparentemente tranquillo. Ciò in quanto la marcia indietro sarebbe avvenuta prima che potessero essere prodotti effetti pregiudizievoli per Simonelli.

Ma è veramente così?

Prima di rispondere alla domanda, è importante chiarire un punto spesso frainteso nei resoconti giornalistici. La presunta violazione di cui si discute non riguarda la clausola compromissoria, ma il cosiddetto “vincolo di giustizia”. Questo principio impone a tutti i soggetti appartenenti alla FIGC (ossia quelli indicati nell’articolo 30 dello Statuto) di utilizzare esclusivamente i rimedi previsti dalla giustizia sportiva per contestare atti e provvedimenti ritenuti lesivi. Inoltre, per rivolgersi direttamente al Giudice ordinario, è necessario ottenere una preventiva autorizzazione dagli organi federali competenti. A conferma di ciò, il regolamento della Lega Serie A (approvato dal Consiglio Federale della FIGC il 30 maggio 2023) stabilisce all’articolo 9, comma 10, che le delibere assembleari possono essere impugnate solo dinanzi al Tribunale Federale. Questo rappresenta un chiaro vincolo di giustizia, come descritto in precedenza. Pertanto, se De Laurentiis avesse voluto contestare la validità dell’insediamento di Simonelli, avrebbe dovuto rivolgersi proprio al Tribunale Federale. Chiarito questo punto, torniamo alla domanda iniziale: con il ritiro del ricorso, il Napoli può davvero considerarsi al sicuro?

A questo proposito, è utile richiamare l’articolo 34 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), che al primo comma stabilisce quanto segue: i soggetti tenuti al rispetto del vincolo di giustizia, qualora mettano in atto comportamenti volti a eluderlo o a violarlo, sono passibili di sanzioni. Queste prevedono, per le società, una penalizzazione di almeno tre punti in classifica, mentre per i dirigenti l’inibizione non inferiore a un anno.

Il terzo comma di tale norma, poi, così dispone: “Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.” Ad avviso di chi scrive, proprio tale terzo comma è quello che trova applicazione nel caso in esame visto che De Laurentiis ha presentato ricorso al Giudice ordinario. Questo comporta che la penalizzazione a cui potrebbe andare incontro il Napoli non sarebbe di tre punti, ma di almeno sei. Allo stesso modo, De Laurentiis rischierebbe non un anno, ma due anni di inibizione. Il ritiro del ricorso, inoltre, non sembra poter escludere la commissione dell’illecito disciplinare. Infatti, secondo il testo della norma, l’infrazione si considera compiuta già al momento della presentazione del ricorso, indipendentemente dai suoi successivi sviluppi. Tanto più che, stando alle ricostruzioni dei media, la rinuncia al ricorso sarebbe avvenuta solo dopo il rigetto dell’istanza cautelare d’urgenza presentata dal Napoli “inaudita altera parte”, ossia senza il coinvolgimento della controparte, ovvero Simonelli. A conferma dell’applicabilità dell’articolo 34 al caso in esame, va considerato quanto stabilito dall’articolo 40 dello statuto-regolamento della Lega. Quest’ultimo prevede che le società associate siano tenute a rispettare tutte le norme della FIGC, comprese quelle non espressamente menzionate nel regolamento stesso. Di conseguenza, anche l’articolo 34 del Codice di Giustizia Sportiva può essere considerato valido in questa circostanza, in virtù del richiamo generale alle norme federali contenuto nello statuto-regolamento. Spetterà ora al Procuratore Chinè valutare se sussista effettivamente l’illecito disciplinare ipotizzato. Nei prossimi giorni capiremo se e quando deciderà di intervenire sulla questione.

Michele La Francesca
avvocato

 


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